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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata il 13 Maggio 2022 una circolare che finalmente chiarisce alcuni dubbi interpretativi in merito ai calcoli da effettuare per usufruire dei crediti d’imposta di energia elettrica stabiliti dai recenti decreti a sostegno delle imprese.

BENEFICIARI REQUISITI CREDITO D'IMPOSTA  
IMPRESE ENERGIVORE: secondo requisiti Decreto 21 Dicembre 2017 (aziende regolarmente iscritte all’elenco energivori relativo al periodo oggetto dell’agevolazione) Prezzo medio dell'energia nel IV trimestre 2021 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del IV trimestre 2019 I trimestre 2022: Credito d'imposta del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  
Prezzo medio dell'energia nel I trimestre 2022 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del I trimestre 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  
IMPRESE CHE ACQUISTANO ENERGIA ELETTRICA con contatore di potenza almeno pari a 16,5 kW Prezzo medio dell'energia nel I trimestre 2022 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del I trimestre 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  

 

La nuova circolare chiarisce quanto segue

  • Ai fini della verifica del rincaro del 30% della componente energetica e del calcolo del credito d’imposta, le voci in bolletta da considerare sono:

    • i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete)
    • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi del mercato di capacità o i servizi di interrompibilità)
    • la commercializzazione

Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Vanno esclusi gli oneri accessori, diretti e/o indiretti in fattura diversi dalla componente energetica, e solo per il calcolo del costo medio per kWh ai fini della verifica del rincaro del 30%, anche gli eventuali sussidi ricevuti.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute e il loro sostenimento nel periodo di riferimento dev’essere documentato mediante le fatture di acquisto.

La normativa specifica, inoltre, che il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

  • Solo per le aziende energivore, la spesa agevolabile del II trimestre 2022 comprende anche la spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso “l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica”.
Il relativo credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia, pari alla media relativa al II trimestre 2022 del PUN.
Si precisa che la produzione e l’autoconsumo dell’energia devono essere comprovati mediante idonea documentazione che consenta di attestarne l’effettiva corrispondenza quantitativa.
Nel caso in cui dovesse mancare corrispondenza, il credito d’imposta sarà parametrato al minore dei due valori.

  • Le aziende energivore non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza dei dati relativi al costo medio della componente energetica nell’ultimo trimestre 2019, possono usare per il confronto un valore forfettario di 59,91 €/MWh.
    Invece, per il confronto tra costi medi per il credito d’imposta del II trimestre 2022 (imprese energivore e non), nel caso l’azienda non fosse costituita al 1° Gennaio 2019, in assenza dei dati, si può usare per il confronto un valore forfettario di 69,26 €/MWh.

I crediti d’imposta sopra citati sono utilizzabili per compensazione tramite modello F24 fino al 31 Dicembre 2022 indicando i seguenti codici tributo:

v  Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) codice tributo “6960”

v  Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) codice tributo “6961”

v  Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) codice tributo “6963”

 

Per maggiori informazioni sulla tematica, vi lasciamo il link della circolare 13/E:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a

 

L’ufficio tecnico rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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