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Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il decreto aiuti che, tra i vari interventi per aiutare imprese e famiglie, prevede degli aggiornamenti nelle percentuali di credito d’imposta previsti:

    • Il credito d’imposta per i consumatori gas NON “gasivori” sulle spese in bolletta del II trimestre 2022 passa dal 20% al 25%
    • Il credito d’imposta per i forti consumatori di gas sulle spese in bolletta del II trimestre 2022 passa dal 20% al 25%
    • Il credito d’imposta per i consumatori di energia elettrica NON energivori sulle spese in bolletta del II trimestre 2022 passa dal 12% al 15%
    • Approvato credito d’imposta del 10% sulle spese in bolletta del I trimestre 2022 per le aziende forti consumatrici di gas

Riportiamo di seguito uno specchietto riassuntivo aggiornato ad oggi dei crediti d’imposta previsti a favore delle aziende:

BENEFICIARI REQUISITI CREDITO D'IMPOSTA  
IMPRESE ENERGIVORE: secondo requisiti Decreto 21 Dicembre 2017 Prezzo medio dell'energia nel IV trimestre 2021 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del IV trimestre 2019 I trimestre 2022: Credito d'imposta del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  
Prezzo medio dell'energia nel I trimestre 2022 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del I trimestre 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS : aziende nei settori dell’allegato 1 del Decreto 21 Dicembre 2021 e che hanno consumato nel I trimestre 2022 almeno 23.646 smc, cioè il 25% dei volumi richiesti annui per essere azienda gasivora (94.582 smc). Media del IV trimestre 2021 dei prezzi di riferimento MI-GAS pubblicati dal GME, deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. I trimestre 2022: Credito d'imposta del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel trimestre, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici  
 
Media del I trimestre 2022 dei prezzi di riferimento MI-GAS pubblicati dal GME, deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel trimestre, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici  
 
IMPRESE CHE ACQUISTANO ENERGIA ELETTRICA con contatore di potenza almeno pari a 16,5 kW Prezzo medio dell'energia nel I trimestre 2022 deve aver subito almeno il 30% di rincaro rispetto al prezzo medio del I trimestre 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica consumata nel trimestre  
IMPRESE CHE ACQUISTANO GAS NATURALE Media del I trimestre 2022 dei prezzi di riferimento MI-GAS pubblicati dal GME, deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 II trimestre 2022: Credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel trimestre, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici  

 

I crediti d’imposta sopra citati sono utilizzabili per compensazione tramite modello F24 fino al 31 Dicembre 2022 indicando i codici tributo definiti dalla Risoluzione 18/E dell’Agenzia delle Entrate consultabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/Risoluzione_18_14.04.2022.pdf/2e39b128-1205-695a-7f10-894a487c2c20

Si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulla base imponibile sul quale calcolare le percentuali di credito d’imposta. Non appena avremo chiarimenti in merito sarà nostra cura informarvi.

Altra cosa che resta da chiarire, sempre in ambito agevolazioni, è la modalità di invio della dichiarazione gasivori ed entità delle relative agevolazioni, per le aziende che rispettano tutti i requisiti stabiliti dal Decreto 21 Dicembre 2021.

Tale decreto infatti stabilisce un’agevolazione delle componenti REIG e RETIG (componenti di importo non noto in quanto attualmente nulle per via degli interventi del governo a favore delle aziende), per tutte le aziende appartenenti ai settori dell’allegato 1 del decreto 21 Dicembre 2021, che consumano almeno 94.582 Sm3/anno e che hanno in indice di intensità gasivora sul VAL almeno pari al 20% o un indice di intensità sul fatturato almeno pari al 2%.

Il decreto 21 Dicembre 2021 prevede inoltre l’esenzione dal pagamento delle componenti REIG e RETIG per tutte le aziende che consumano almeno 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico.

Mancano purtroppo ancora le indicazioni di tipo applicativo per usufruire di queste agevolazioni, ma vi ricordiamo che ai fini del solo credito d’imposta sono ritenute aziende “a forte consumo di gas” quelle imprese nei settori dell’allegato 1 del Decreto 21 Dicembre 2021 che hanno consumato nel IV trimestre 2021/I trimestre 2022 almeno 23.646 smc, cioè il 25% dei volumi richiesti annui per essere azienda gasivora (94.582 smc). Non è dunque necessario, per usufruire del relativo credito d’imposta, avere i requisiti di indice di intensità gasivora, e non è necessario inoltrare alcuna dichiarazione agli enti preposti.

L’ufficio tecnico rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e necessità.

 

 

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25 Apr

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